Esegesi degli artt. 2394 e 2467 – 7° comma – codice civile

Su ricorso della Curatela Fallimento Cooperativa Pesca Marittima s.r.l., difesa dall’avv.ta Roberta Rigante, il Tribunale di Bari Sezione Specializzata in Materia di Imprese, in composizione monocratica, autorizzava il sequestro conservativo dei beni immobili e mobili e dei crediti in danno dell’amministratore pro tempore e di un socio, ai quali si imputava l’illecito pagamento di somme in favore di proprietari di motopescherecci, di cui la cooperativa era armatrice.

Il socio aveva, difatti, effettuato prelievi dal conto corrente bancario intestato all’armatrice in virtù di delega ad hoc.

Il socio proponeva con gli avv.ti Biagio Lorusso e Pierpaolo Pedone reclamo avverso l’ordinanza del giudice monocratico.

Il Tribunale di Bari – Sezione ut supra in composizione collegiale, in accoglimento del reclamo, con l’ordinanza infra pubblicata ha escluso la responsabilità del reclamante “non ravvisandosi l’ipotesi prevista dall’art. 2467, 7° comma, cod.civ. richiamato dall’art. 146, 7°co. L.F.“.

Il Collegio ha osservato che il socio “non poteva da solo validamente obbligare l’amministratore ad eseguire i pagamenti in esame ovvero ad autorizzarli” ed ha rilevato che “alla fattispecie in esame meglio si attaglia la disciplina di cui all’art. 2394 cod.civ.”.

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ordinanza accoglimento reclamo cautelare