L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con pronuncia del 20 gennaio 2020 n.2 ha chiarito che non è configurabile tra le fattispecie disciplinate dall’art. 48 bis D.P.R. n.327/2001 (cd. Testo Unico Espropriazioni) un’ipotesi di rinuncia abdicativa da parte del soggetto proprietario di bene immobile appreso illegittimamente dalla Pubblica Amministrazione.

L’Adunanza Plenaria, non condividendo la giurisprudenza sia della Corte di Cassazione che dello stesso C.d.S. (ad es.: Sez. IV n.3105/2018 e n. 2396/2018), ha statuito che, in sede  di giurisdizione di legittimità, né il giudice amministrativo né il proprietario del bene possono sostituire le proprie valutazioni a quelle attribuite alla competenza e alla responsabilità dell’autorità individuata dall’art. 42 bis.

Pertanto, il giudice amministrativo, in caso di inerzia della P.A. e di ricorso avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a., può nominare già in sede di cognizione il commissario ad acta che provvederà ad esercitare i poteri di cui al citato art. 42 bis o nel senso dell’acquisizione del bene o nel senso della sua restituzione.

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