Nell’ambito dei giudizi instaurati ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c. ai fini dell’ottenimento di prestazioni di natura assistenziale, qual è l’indennità di accompagnamento, il Giudice nomina un consulente tecnico d’ufficio al fine di accertare la sussistenza nel ricorrente delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.

A seguito della visita da parte del C.T.U., questi è tenuto a trasmettere alle parti una prima bozza di perizia; è facoltà delle parti, entro ristretti termini stabiliti dal giudice, trasmettere al consulente le proprie osservazioni alla bozza, alle quali il C.T.U. dovrà rispondere con una relazione definitiva.

Tanto premesso, va detto che vi sono almeno due ordini di ragioni per cui lo strumento delle osservazioni può essere decisivo ai fini del buon esito della causa.

Il primo è senza dubbio rappresentato dal fatto che il C.T.U., molto spesso, non è specializzato nella specifica branca medica che il caso specifico richiederebbe (ad es. ortopedia, se trattasi di problemi di deambulazione; oncologia, se trattasi di individuare l’indice di Karnofsky; neurologia, se trattasi di problemi psichici, ecc.). Chiaramente, eventuali osservazioni svolte da uno specialista della materia potrebbero indurre il C.T.U. a rivalutare positivamente il quadro clinico del ricorrente in sede di relazione definitiva, qualora in sede di bozza era stata negata la prestazione o, comunque, era stata riconosciuta con una decorrenza successiva a quella richiesta.

La seconda ragione è rappresentata dal fatto che un’eventuale rivisitazione del giudizio più favorevole al ricorrente rispetto a quanto previsto nella prima bozza, in taluni casi potrebbe comportare il riconoscimento in favore dello stesso di una cospicua somma di denaro per via degli arretrati riconosciuti.

È questo il caso specifico presentatosi al cospetto dello Studio Legale Lorusso. Al ricorrente, nostro assistito, affetto da seri problemi di schizofrenia, era stata inizialmente riconosciuta l’indennità di accompagnamento soltanto dalla data della visita peritale, vale a dire dal 1°giugno 2018.

A seguito della trasmissione al C.T.U., a cura del perito medico di parte, delle osservazioni di natura tecnica previste dall’art. 195 c.p.c., lo stesso consulente d’ufficio ha correttamente rivisitato il suo precedente giudizio, modificando, in sede di deposito di relazione definitiva, la data di decorrenza della prestazione dal 1°giugno 2018 all’agosto 2016.

Ovviamente, con grande soddisfazione per il cliente, che avrà così diritto a percepire arretrati, inizialmente negatigli, per circa € 12.000,00.

Avv. Gianfranco Coppolecchia